Art. 27. Luogo e tempo del pagamento Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza. Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione. L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.