Art. 27.
                     Luogo e tempo del pagamento

  Il  pagamento  dell'imposta  deve  essere effettuato presso la sede
dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.
  Se  ai  sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del
consorzio  esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi
dalla  sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia,
almeno  otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio
della riscossione.
  L'adempimento   dell'anzidetta  pubblicita'  deve  essere  provato,
quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.