Art. 28.
                          Modi di pagamento

  Il  contribuente  puo'  pagare,  oltre  che in contanti, con cedole
scadute  e,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  anche con cedole non
scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo
netto,  nonche'  mediante altri titoli di credito bancari o postali a
copertura garantita.
  Il  pagamento  in  danaro  puo' essere effettuato anche a mezzo del
servizio  dei  conti  correnti  postali,  con  versamento all'ufficio
postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore non oltre
il  giorno  dodici  del mese di scadenza della rata. I certificati di
allibramento  e  le  ricevute  relative  ai  versamenti  in  contanti
rilasciate   dagli   uffici   postali   debbono  indicare  l'esattore
destinatario, le generalita' del contribuente e la specificazione del
debito   al  quale  il  pagamento  si  riferisce.  Le  ricevute  sono
liberatorie  per  il  contribuente  fino  all'ammontare  delle  somme
pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31.