Art. 29.
                      Rilascio della quietanza

  Per  ogni  pagamento  di  imposte  iscritte a ruolo l'esattore deve
rilasciare  quietanza  al contribuente e deve farne annotazione nella
scheda intestata al contribuente.
  L'esattore   puo'   rilasciare   la  quietanza  sulla  cartella  di
pagamento.  In  tale  caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel
ruolo  o  nella  scheda, deve essere trascritta in apposito registro,
numerato,   timbrato  e  siglato  in  ogni  foglio,  prima  dell'uso,
dall'ufficio delle imposte.
  Le   quietanze   possono   essere   firmate  anche  dai  dipendenti
dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.