Art. 29. Rilascio della quietanza Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente. L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.