Art. 3. 
               Riscossione mediante versamenti diretti 
 
  Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria: 
    1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli  23,
24, 25, 26, commi terzo e quinto, e 28  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del  predetto
decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; 
    2) gli acconti dovuti ai sensi  dell'art.  4  per  l'imposta  sul
reddito delle persone fisiche; 
    3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in  base
alla dichiarazione annuale; 
    4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art.
26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato  al  n.
1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
    5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27
e 73 del decreto indicato al n. 1); 
    6)  l'imposta  locale  sui   redditi   dovuta,   in   base   alla
dichiarazione annuale dei  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche che si avvalgono della facolta'  di  approvare  il
bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei  mesi  dalla  data  di
chiusura dell'esercizio. 
  Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato: 
    a) le ritenute operate dalle  amministrazioni  della  Camera  dei
deputati, del Senato e della Corte costituzionale a  norma  dell'art.
29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al  primo  comma,  n.
1); 
    b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e  dalle  aziende  di
credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e
successive  modificazioni,  e  dell'ultimo  comma  dell'art.  27  del
decreto indicato al primo comma, n. 1).