Art. 3. Riscossione mediante versamenti diretti Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria: 1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 26, commi terzo e quinto, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; 2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale; 4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1); 6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1); b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1).