Art. 30.
                         Indennita' di mora

  Decorso  il termine utile per il pagamento, il contribuente che non
ha  pagato  in  tutto  o  in  parte la rata di imposta e' obbligato a
corrispondere  sulla  somma  non  pagata  l'indennita'  di mora nella
misura  del  due  per  cento  del debito, se il pagamento e' eseguito
entro  i  tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se
il pagamento e' effettuato oltre il detto termine.
  Quando  la  cartella di pagamento viene notificata oltre il termine
stabilito  dall'art.  25,  l'indennita'  di  mora  e'  dovuta dopo il
decorso di dodici giorni da quello della notificazione.
  L'indennita'  di  mora  e'  dovuta dopo il decorso di cinque giorni
dalla  notificazione  dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia
notificato  la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le
riscossioni  fuori  della  sede dell'esattoria, non abbia ottemperato
all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27.
  L'indennita'   di   mora  non  e'  dovuta  quando,  pur  avendo  il
contribuente  versato  l'imposta  a  mezzo  del  servizio  dei  conti
correnti  postali  oltre  il giorno dodici del mese di scadenza della
rata,  il  certificato  di  allibramento o di accreditamento pervenga
all'esattore  entro  il  termine  utile  per  il pagamento della rata
medesima.