Art. 31. 
                      Imputazione dei pagamenti 
 
  L'esattore non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute  e
pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. 
  Tuttavia  se  il  contribuente  e'  debitore  di  rate  scadute  il
pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se  non  per
la  eventuale  eccedenza  sull'ammontare  delle  prime,  comprese  le
indennita'  di  mora,  i  diritti  e  le  spese  maturati  a   favore
dell'esattore. 
  Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e'  fatta,  rata  per
rata,  iniziando  dalla  piu'  remota,  al   debito   d'imposta,   di
sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora
e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese  maturati  a  favore
dell'esattore se non dopo la completa estinzione del  debito  per  le
rate scadute e relative indennita' di mora. 
  Per i debiti di imposta gia' scaduti  l'imputazione  e'  fatta  con
preferenza alle imposte o quote  di  imposta  meno  garantite  e  fra
imposte o quote di imposta  ugualmente  garantite  con  precedenza  a
quella piu' remota. 
  Per quanto non e' regolato dal presente articolo  si  applicano  le
norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.