Art. 32. 
      Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili 
 
  Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori  di
immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali  rispondono,
solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e
interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per
il periodo di tempo successivo alla data del  titolo  che  serve  per
base alla voltura catastale. 
  Tuttavia nei casi in cui la presentazione  di  domanda  di  voltura
catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di  finanza
dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi  soltanto
i nuovi possessori con  espresso  divieto  all'esattore  di  compiere
qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.