Art. 33. Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi. La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.