Art. 33. 
      Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi 
 
  Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi  si  verifica
unitariamente nei confronti di piu' soggetti,  ciascuno  di  essi  e'
tenuto  in  solido  al  pagamento  dell'imposta,   sopratasse,   pene
pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei  confronti
degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi. 
  La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso
dei redditi spetta a piu' soggetti  in  forza  di  diritti  reali  di
diversa natura.