Art. 34. 
Responsabilita' solidale per  l'imposta  sui  redditi  delle  persone
                               fisiche 
 
  Le persone  i  cui  redditi  per  l'accertamento  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche sono  stati  cumulati  con  quelli  del
soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto
medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e
interessi iscritti a nome di quest'ultimo. 
  La responsabilita' solidale stabilita dal  comma  precedente  opera
anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  597,  al  computo
cumulativo  dei   redditi   ai   soli   fini   della   determinazione
dell'aliquota. 
  Quando non ricorrono le ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti  le
persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4  del  predetto
decreto sono comunque  solidalmente  responsabili,  limitatamente  al
valore dei beni ad  esse  ceduti  a  qualsiasi  titolo  dal  soggetto
passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute  per  l'anno
in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.