Art. 36. 
Responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei  liquidatori  e
                              dei soci 
 
  I liquidatori dei soggetti all'imposta sul  reddito  delle  persone
giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le  attivita'
della  liquidazione,  le  imposte  dovute  per   il   periodo   della
liquidazione medesima e per quelli anteriori  rispondono  in  proprio
del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore
a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati  senza  avere
prima  soddisfatto  i  crediti  tributari.  Tale  responsabilita'  e'
commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero  trovato
capienza in sede di graduazione dei crediti. 
  La disposizione contenuta nel  precedente  comma  si  applica  agli
amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o
dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. 
  I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli  ultimi  due
periodi di imposta precedenti alla messa  in  liquidazione  danaro  o
altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto
in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il  tempo  della
liquidazione, sono responsabili del pagamento  delle  imposte  dovute
dai soggetti di cui al primo comma nei limiti  del  valore  dei  beni
stessi,  salvo  le  maggiori  responsabilita'  stabilite  dal  codice
civile. 
  Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono  estese  agli
amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due  periodi
di imposta  precedenti  alla  messa  in  liquidazione  operazioni  di
liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche  mediante
omissioni nelle scritture contabili. 
  La  responsabilita'  di  cui  ai  commi  precedenti  e'   accertata
dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare  ai  sensi
dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. 
  Avverso l'atto  di  accertamento  e'  ammesso  ricorso  secondo  le
disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.  Si  applica  il
primo comma dell'articolo 39.