Art. 37. 
                    Rimborso di ritenute dirette 
 
  Il contribuente assoggettato  a  ritenuta  diretta  puo'  ricorrere
all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio
fiscale, per errore materiale, duplicazione o  inesistenza  totale  o
parziale  dell'obbligazione  tributaria  entro  il  termine  previsto
dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso. 
  Avverso la decisione dell'intendente di finanza,  ovvero  trascorsi
novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che  sia
intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il  contribuente
puo'  ricorrere  alla  commissione  di   primo   grado   secondo   le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 636. 
  Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di
pagamento entro il termine di trenta giorni  dalla  data  in  cui  il
provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo.