Art. 38. 
                   Rimborso di versamenti diretti 
 
  Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente  di  finanza  nella   cui   circoscrizione   ha   sede
l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il  versamento  istanza
di rimborso, entro il termine di decadenza  di  diciotto  mesi  dalla
data  del  versamento  stesso,  nel   caso   di   errore   materiale,
duplicazione  ed  inesistenza  totale  o  parziale  dell'obbligo   di
versamento. 
  L'istanza di cui al primo comma puo' essere  presentata  anche  dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il  termine  di
decadenza di diciotto mesi dalla data in cui  la  ritenuta  e'  stata
operata. 
  L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,  provvede
al rimborso mediante ordinativo di pagamento. 
  Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. 
  Quando  l'importo  dei  versamenti  diretti  effettuati  ai   sensi
dell'art. 3, primo comma, n. 2), e' superiore all'imposta dovuta,  in
base  alla  dichiarazione,  l'intendente  di  finanza  provvedere  al
rimborso della differenza con ordinativo di  pagamento,  su  proposta
dell'ufficio.