Art. 39. 
                Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo 
 
  Il ricorso contro il ruolo di  cui  all'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende  la
riscossione; tuttavia  l'intendente  di  finanza,  sentito  l'ufficio
delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino  alla
decisione  della  commissione  di  primo  grado,  con   provvedimento
motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il  provvedimento
puo' essere  revocato  dall'intendente  di  finanza  ove  sopravvenga
fondato pericolo per la riscossione. 
  Nel caso di  omessa  indicazione  nella  dichiarazione  annuale  di
ritenute d'acconto operate  sui  redditi  dichiarati  l'ufficio  puo'
procedere al rimborso dell'imposta iscritta  a  ruolo  corrispondente
all'ammontare delle ritenute, ancorche'  il  ricorso  non  sia  stato
deciso. 
  La disposizione del comma precedente si applica anche nel  caso  di
ritenuta di acconto  relativa  a  importi  che  hanno  concorso  alla
formazione dell'imponibile iscritto a ruolo  a  titolo  definitivo  a
seguito di accertamenti di ufficio senza che  sia  stata  operata  la
detrazione della ritenuta di acconto. 
  Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non
dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.