Art. 4.
                         Acconti di imposta

  A  titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta  in  base  alla  dichiarazione  annuale e' corrisposto, in due
quote   uguali,   il   quaranta   per   cento  dell'imposta  relativa
all'imponibile   dichiarato   nell'anno  precedente,  depurata  delle
ritenute alla fonte.
  L'acconto  e'  ridotto  al  venti per cento, da versare in un'unica
quota,  se  il  reddito  complessivo  netto  dichiarato  nell'anno e'
inferiore  per  oltre  il  sessanta per cento a quello indicato nella
dichiarazione presentata nell'anno precedente.
  L'acconto  non  e'  dovuto  qualora  la  dichiarazione  annuale non
comporti  obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla
fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione.