Art. 41.
                         Rimborso d'ufficio

  Quando  emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio
delle  imposte,  questo  provvede  ad  effettuare  il  rimborso delle
maggiori somme iscritte a ruolo.
  La   stessa   disposizione   si  applica,  per  il  rimborso  della
differenza,  quando  l'imposta  dovuta  in  base  a  dichiarazione  o
accertamento d'ufficio divenuto definitivo e' inferiore all'ammontare
delle  ritenute  di  acconto  sugli  importi  che hanno concorso alla
determinazione del reddito imponibile.
  Nel  caso  di  cui  al  comma  precedente  al rimborso provvede, su
proposta  dell'ufficio  delle  imposte,  l'intendente  di finanza con
ordinativo  di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricevimento della proposta.