Art. 42.
                       Esecuzione del rimborso

  Del  rimborso  disposto  l'ufficio  delle  imposte  da'  avviso  al
contribuente.
  L'esattore  e'  tenuto  a  rimborsare  anche  l'indennita'  di mora
eventualmente riscossa.
  Le  liquidazioni  di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi
con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
  L'elenco  di  rimborso  e'  consegnato all'esattore il quale, sulla
base  di  esso,  restituisce  al  contribuente le somme gia' riscosse
ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
  Se  il  rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore
annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.
  Sono  ritenuti  validi  i  rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la
propria  responsabilita'  fino alla concorrenza di lire cinquantamila
su  quietanza  di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco
di  sgravio,  previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della
bolletta  di  pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio
si riferisce.
  Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire
mille.