Art. 43.
              Recupero di somme erroneamente rimborsare

  L'ufficio  delle imposte procede mediante reiscrizione a ruolo, non
oltre  il  secondo  anno  successivo  a  quello in cui fu eseguito il
rimborso,  al  recupero  delle somme erroneamente rimborsate, dandone
avviso al contribuente.
  La  disposizione del comma precedente si applica anche per le somme
erroneamente  rimborsate  con ordinativo di pagamento dall'intendente
di finanza.