Art. 44.
         Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

  II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato
iscritto  a  ruolo  per  un  ammontare  di imposta superiore a quello
effettivamente  dovuto  per  lo  stesso  periodo  ha  diritto, per la
maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2.50 per cento
per  ognuno  dei  semestri  interi, escluso il primo, compresi tra la
data  del  versamento  o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in
cui  e'  stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo
emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
  L'interesse   di  cui  al  comma  precedente  e'  dovuto  anche  se
l'ammontare  delle  ritenute d'acconto operate sui compensi e redditi
dichiarati   e'   superiore   all'imposta   definitivamente   dovuta.
L'interesse  stesso  e'  dovuto  con  decorrenza dal secondo semestre
successivo alla presentazione della dichiarazione.
  L'interesse  e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica
nello  stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a
carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.