Art. 45.
                       Espropriazione forzata

  Per  la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini
stabiliti  l'esattore  procedere all'espropriazione forzata in virtu'
del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora.
  Il  ruolo,  in  caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi
iscritti,  costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con
riserva  al  passivo delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
  Il  procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli
articoli  seguenti,  e'  disciplinato,  anche  per quanto riguarda le
notificazioni,  dalle  norme  del  codice  civile  e  del  codice  di
procedura civile nonche', per la espropriazione di navi e aeromobili,
dalle norme del codice della navigazione.
  Le   attribuzioni  spettanti  al  giudice  dell'esecuzione  e  agli
ufficiali  giudiziari  sono  esercitate rispettivamente dal pretore e
dagli ufficiali esattoriali.