Art. 45. Espropriazione forzata Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procedere all'espropriazione forzata in virtu' del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora. Il ruolo, in caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile nonche', per la espropriazione di navi e aeromobili, dalle norme del codice della navigazione. Le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono esercitate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali.