Art. 46. Avviso di mora L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenerle l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennita' di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore. Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso. La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti. Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall'art. 26.