Art. 46.
                           Avviso di mora

  L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti
del   debitore   moroso   deve   notificargli  un  avviso  contenerle
l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene
pecuniarie,  interessi,  indennita'  di  mora  e  spese, e l'invito a
pagare entro cinque giorni.
  Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore
nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore
ad  iniziare  l'esecuzione  anche  prima  del  decorso  del  suddetto
termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al
debitore.
  Qualora   l'esattore   non   abbia   iniziato   l'esecuzione  entro
centottanta  giorni  dalla  notificazione dell'avviso di cui al primo
comma  e  voglia  successivamente  iniziarla deve notificare un nuovo
avviso.
  La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato
solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.
  Le  notificazioni  previste  nei  precedenti  commi  sono  regolate
dall'art. 26.