Art. 48.
          Divieto all'esattore di acquistare beni pignorati

  L'esattore  non  puo'  chiedere  l'assegnazione dei beni pignorati,
fermo  restando  il  disposto  degli articoli 539 e 553 del codice di
procedura civile, ne rendersi aggiudicatario negli incanti.
  Il  divieto  stabilito  nel  comma precedente non si applica quando
l'esattore   sia   un'azienda  o  istituto  di  credito  che  proceda
all'espropriazione  di  beni  immobili anche per la tutela di crediti
propri  non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del servizio di
vigilanza.