Art. 48. Divieto all'esattore di acquistare beni pignorati L'esattore non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, fermo restando il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, ne rendersi aggiudicatario negli incanti. Il divieto stabilito nel comma precedente non si applica quando l'esattore sia un'azienda o istituto di credito che proceda all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.