Art. 49.
        Estinzione del procedimento per pagamento del debito

  Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o
un   terzo,  in  qualsiasi  momento  anteriore  alla  vendita,  paghi
all'ufficiale  esattoriale  l'ammontare  dell'imposta  dovuta,  delle
sopratasse,  delle  pene  pecuniarie, degli interessi, delle relative
indennita'   di  mora  e  spese  ovvero  gli  esibisca  la  quietanza
rilasciata dall'esattore.
  Nel  caso  di  pagamento  dopo la trascrizione del pignoramento nei
pubblici  registri  l'esattore  deve notificare entro dieci giorni ai
conservatori  di  tali  registri,  per le conseguenti annotazioni, in
esonero   da   ogni   tassa  e  diritto,  l'avvenuta  estinzione  del
procedimento.