Art. 5.
        Esattoria competente a ricevere il versamento diretto

  Il  versamento  diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue
all'esattoria   nella   cui  circoscrizione  il  contribuente  ha  il
domicilio fiscale.
  Il  versamento  eventualmente effettuato all'esattoria incompetente
e'  valido  salva  l'applicazione  della sanzione di cui all'art. 93.
L'esattoria  che  ha  ricevuto il versamento deve informare l'ufficio
delle   imposte   nella   cui   circoscrizione   ha   sede   e  darne
contemporaneamente notizia al contribuente.