Art. 50.
    Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziali

  Qualora  sui  beni  del  debitore  sia  stato  gia'  iniziato altro
procedimento  di espropriazione l'esattore puo' dichiarare al giudice
dell'esecuzione  di  volersi  surrogare  al  creditore procedente. La
dichiarazione  deve  essere  notificata  al creditore procedente e al
debitore.
  Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o
il  debitore  non  abbiano corrisposto all'esattore l'importo del suo
credito,   l'esattore  resta  surrogato  negli  atti  esecutivi  gia'
iniziati e li continua secondo le norme di questo titolo.
  L'esattore  puo'  esercitare  il diritto di surroga fino al momento
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.