Art. 51. Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali L'esattore puo' procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva puo' essere sospeso dall'intendente di finanzia su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore. La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorita' che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.