Art. 51.
Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali

  L'esattore  puo'  procedere  alla  espropriazione  anche  quando il
debitore  sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione
coatta amministrativa.
  Tuttavia  l'esercizio  dell'azione  esecutiva  puo'  essere sospeso
dall'intendente di finanzia su domanda rispettivamente del curatore o
del commissario liquidatore.
  La  domanda  deve  essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei
casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorita' che vigila
sulla  liquidazione  e  deve contenere l'impegno a versare in congruo
termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito.
  I  pagamenti  di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria
prevista dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.