Art. 52.
                        Opposizione di terzi

  L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile
deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.
  L'opposizione non puo' essere proposta:
    a)  quando  i  mobili  pignorati  nella  casa  di  abitazione del
contribuente,  sui  quali  si pretende di aver diritto, hanno formato
oggetto  di  una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo
debitore;
    b)  dal  coniuge  e  dai parenti e affini fino al terzo grado del
contribuente   o  dei  coobbligati,  per  quanto  riguarda  i  mobili
pignorati  nella  casa  di abitazione del debitore o del coobbligato,
sempreche'  non  si  tratti  di  beni  costituiti  in  dote  con atto
anteriore  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  o alla
notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.