Art. 53.
           Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore

  Contro   gli   atti   esecutivi   dell'esattore  possono  ricorrere
all'intendente  di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge
e  i  parenti  e  affini  fino  al terzo grado del contribuente o dei
coobbligati  nonche',  quando  il procedimento si svolga direttamente
nei  loro  confronti  quali  responsabili  in  proprio  del pagamento
dell'imposta,  gli  amministratori,  i  liquidatori  e  i soci di cui
all'articolo 36.
  Il   ricorso   non  e'  ammesso  nei  casi  in  cui  e'  esperibile
l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile.
  L'intendente  di  finanza decide nel termine di trenta giorni dalla
presentazione  del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte
ed avere invitato l'esattore a presentare le deduzioni entro quindici
giorni.   Puo'   frattanto   sospendere   gli   atti   esecutivi  con
provvedimento motivato.
  I provvedimenti dell'intendente di finanza sono definitivi.