Art. 54.
     Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria

  La  procedura esecutiva non puo' essere sospesa dall'esattore se la
sospensione  non  sia  disposta  dall'intendente  di finanza ai sensi
dell'art. 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo.
  Le  opposizioni  regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di
procedura civile non sono ammesse.
  I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si
ritengono  lesi  dall'esecuzione  esattoriale  possono  agire in sede
giudiziaria  contro  l'esattore,  dopo il compimento della esecuzione
stessa,  ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde
dei  danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata,
salvi i diritti degli enti impositori.