Art. 54. Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria La procedura esecutiva non puo' essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo. Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse. I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengono lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento della esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti impositori.