Art. 55.
                    Intervento di terzi creditori

  I  creditori  che intendono intervenire nell'esecuzione esattoriale
debbono  notificare  all'esattore  un  atto contenente le indicazioni
prescritte  dal  secondo  comma dell'art. 499 del codice di procedura
civile.
  L'intervento   conferisce  ai  creditori  soltanto  il  diritto  di
partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei
beni pignorati.
  I  creditori chirografari che intervengono nell'esecuzione oltre la
data fissata per il primo incanto concorrono alla distribuzione della
parte  della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti
dell'esattore,  dei  creditori  chirografari  intervenuti prima della
detta data e dei creditori aventi diritto di prelazione.