Art. 56.
                              Privilegi

  I  privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile
per  i  crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte
nei  ruoli  principali,  suppletivi, speciali o straordinari posti in
riscossione  nell'anno  in  cui si procede all'esecuzione e nell'anno
precedente  fermo  restando, quando si procede per imposte dovute per
periodi  anteriori,  il  limite  fissato dall'art. 2771, terzo comma,
dello stesso codice.
  Il  privilegio sui mobili previsto dall'art. 2759 del codice civile
e  quello  sopra  gli  immobili  previsto  dallo art. 2771 del codice
civile  s'intendono  riferiti  ai  crediti  per l'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche,  sul  reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi.
  I  privilegi di cui al comma precedente sono limitati all'imposta o
alla  quota  proporzionale d'imposta imputabile al reddito d'impresa,
relativamente  al  privilegio  dell'art.  2759 del codice civile e ai
redditi  immobiliari  relativamente  al privilegio dell'art. 2771 del
codice  civile.  Fra  i  redditi  immobiliari sono compresi quelli di
natura fondiaria non determinabili catastalmente.
  Il  privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile si applica
sui  beni  indicati  nei  commi  precedenti  ancorche' appartenenti a
persona  diversa  dal  debitore  salvo che si tratti di beni rubati o
smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci
non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
  Qualora  l'accertamento  del  reddito  iscritto  a  ruolo sia stato
determinato  sinteticamente  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista
dal  terzo  comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o
iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
  I  riferimenti  ai  crediti  di  imposta di cui ai precedenti commi
hanno  effetto,  altresi',  per  l'ordine  di  privilegi  di cui agli
articoli 2778, 2779 e 2780 del codice civile.
  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti
l'ufficio   delle   imposte  e'  tenuto  a  rilasciare,  a  richiesta
dell'esattore,   la   certificazione   relativa   alla   ripartizione
proporzionale dell'imposta iscritta a ruolo.