Art. 57.
               Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni

  I   certificati  storici  catastali  richiesti  dall'esattore  sono
rilasciati in carta libera e gratuitamente.
  I  conservatori  dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono
tenuti  a  rilasciare  in  carta  libera e gratuitamente all'esattore
l'elenco  delle  trascrizioni  e  iscrizioni  relative ai beni da lui
indicati,   indipendentemente  dagli  avvisi  d'asta,  contenente  la
specificazione  dei  titoli  trascritti  e dei crediti iscritti e del
domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e
iscrizioni.
  La  trascrizione  del  pignoramento  e  la  sua  cancellazione sono
eseguite gratuitamente.