Art. 58.
                 Tasse e diritti per atti giudiziari

  Le  tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in
conseguenza  del  procedimento  esecutivo  esattoriale sono ridotti a
meta'  e  prenotati a debito per il recupero in confronto della parte
soccombente, quando questa non sia l'esattore.
  L'esattore  non  puo'  abbandonare  il  procedimento  esecutivo  in
seguito  al pagamento del suo credito ma deve proseguire gli atti per
il  recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto
ne risponde in proprio.