Art. 59.
                     Obbligo delle informazioni

  L'esattore   e'  tenuto  ad  informare,  entro  cinque  giorni  dal
pignoramento,  chiunque  ne  abbia  fatto richiesta, accompagnata dal
versamento  annuale  anticipato  di  duemila  lire,  dei procedimenti
esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.