Art. 6. Distinta dei versamenti diretti Il versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento. L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. Non sono in ogni caso ammessi, dopo il 21 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell'art. 3.