Art. 6.
                   Distinta dei versamenti diretti

  Il  versamento  diretto  e'  ricevuto  dalle  esattorie  in  base a
distinta di versamento.
  La   distinta  di  versamento  deve  indicare  le  generalita'  del
contribuente,  domicilio  fiscale,  l'imposta  e  il  periodo  cui si
riferisce  il  versamento;  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche,  in  luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare
la denominazione o la ragione sociale.
  Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata
distinta di versamento.
  L'esattoria   rilascia  quietanza  di  pagamento  ed  appone  sulla
distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
  La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai
modelli  approvati  con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
  L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende
versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti
i  dati  di cui al secondo comma. Non sono in ogni caso ammessi, dopo
il 21 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell'art. 3.