Art. 60.
                         Procedure delegate

  L'esattore,  quando  si  deve  procedere fuori della circoscrizione
esattoriale  nella  quale  l'imposta  e'  dovuta,  richiede, mediante
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, l'intervento dell'esattore
della circoscrizione nella quale si deve procedere.
  L'esattore delegato procede alla notificazione dell'avviso di mora,
nel  quale  deve essere indicato il numero del conto corrente postale
intestato   all'esattore  delegante.  Il  debitore  e'  obbligato  ad
effettuare  il  versamento  esclusivamente  su detto conto corrente e
deve  trasmettere  nel  termine  di cinque giorni dalla notificazione
l'attestazione  del  versamento  all'esattore  delegato,  che  ne da'
notizia immediata al delegante.
  Quando  il  debitore non provvede al pagamento nel termine predetto
l'esattore  delegato  promuove  il  procedimento  esecutivo. Le somme
coattivamente  recuperate  debbono  essere versate nel conto corrente
postale  intestato  all'esattore  delegante  entro  il  quinto giorno
successivo a quello in cui sono state riscosse.