Art. 61. Spese dell'esecuzione Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze. Nel caso previsto dall'art. 60 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.