Art. 61.
                        Spese dell'esecuzione

  Il  rimborso  all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato
all'ammontare   del  credito  d'imposta  secondo  le  indicazioni  di
apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze.
  Nel  caso  previsto  dall'art.  60  le  spese  indicate  nel  comma
precedente  sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono
a carico del contribuente.