Art. 62.
Cessazione dell'efficacia del   pignoramento  e  cancellazione  della
                            trascrizione

  Il  pignoramento  perde  efficacia  quando  dal suo compimento sono
trascorsi  novanta  giorni  senza  che  sia stato effettuato il primo
incanto.
  Se  il  pignoramento  e'  stato  trascritto  in  pubblico  registro
mobiliare  o immobiliare, l'esattore, nell'ipotesi prevista dal comma
precedente  ed in qualsiasi caso di desistenza dal procedimento, deve
richiedere  entro  dieci  giorni  al  conservatore  del  registro  la
cancellazione gratuita della trascrizione.