Art. 63.
          Termine per l'esercizio della procedura speciale

  Dopo  quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla
data  in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso,
l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questo titolo
e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.
  Tuttavia  l'esattore  puo'  proseguire  le  esecuzioni  mobiliari e
immobiliari  quando  il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di
vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.