Art. 63. Termine per l'esercizio della procedura speciale Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questo titolo e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale. Tuttavia l'esattore puo' proseguire le esecuzioni mobiliari e immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.