Art. 65.
                          Beni pignorabili

  I  beni  mobili indicati al n. 4) del primo comma dell'art. 514 del
codice  di  procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui
sono  soggetti  al  privilegio  previsto  dall'art.  2759  del codice
civile.
  L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere
dal  procedimento  quando  sia  dimostrato  che i beni appartengono a
persone  diverse  dal  debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52,
lettera  b),  in  virtu'  di  titolo  di  data  anteriore a quella di
consegna  del  ruolo  all'esattore.  Tale  dimostrazione  puo' essere
offerta  soltanto  mediante  esibizione  di atti pubblici o scritture
private  autenticate di data certa anteriore a quella di consegna del
ruolo   all'esattore   ovvero   di  sentenze  passate  in  giudicato,
pronunciate su domande proposte anteriormente alla data stessa.
  I  frutti  dei  fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito
dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme
dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano
affittati.