Art. 66. Espropriazione di beni mobili di aziende cedute Nel caso di cessione di aziende l'esattore puo' procedere al pignoramento dei beni mobili e delle merci ad esse relativi per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti, per l'anno o l'esercizio in cui e' avvenuta la cessione e per quello anteriore, da tutti i precedenti titolari quando alla formazione degli imponibili nei loro confronti hanno concorso redditi derivanti dall'azienda ceduta. Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per quella sul reddito delle persone giuridiche, il pignoramento e' limitato al debito d'imposta proporzionalmente imputabile al reddito d'impresa. Quando alla formazione del reddito d'impresa concorrono una pluralita' di aziende, la responsabilita' dell'acquirente e' limitata alla parte di imposta imputabile alla quota di reddito derivante dall'azienda ceduta. Qualora trattisi di imposta sul reddito delle persone fisiche l'azione esecutiva e' limitata al recupero di una quota di imposta non eccedente la misura del venticinque per cento del reddito derivante dall'azienda ceduta per ogni periodo d'imposta. Agli effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione dell'azienda, salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attivita' commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari. L'ufficio delle imposte e' tenuto, su richiesta ed a spese del cessionario o del cedente, a rilasciare un certificato dal quale risulti il reddito di impresa e, nel caso di pluralita' di aziende, la quota di reddito riferibile all'azienda ceduta.