Art. 66.
           Espropriazione di beni mobili di aziende cedute

  Nel  caso  di  cessione  di  aziende  l'esattore  puo' procedere al
pignoramento  dei  beni  mobili e delle merci ad esse relativi per il
recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e  dell'imposta  locale sui
redditi  nonche'  relative  sopratasse,  pene  pecuniarie e interessi
dovuti, per l'anno o l'esercizio in cui e' avvenuta la cessione e per
quello   anteriore,  da  tutti  i  precedenti  titolari  quando  alla
formazione degli imponibili nei loro confronti hanno concorso redditi
derivanti dall'azienda ceduta.
  Per  l'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e per quella sul
reddito  delle  persone  giuridiche,  il  pignoramento e' limitato al
debito  d'imposta  proporzionalmente imputabile al reddito d'impresa.
Quando   alla   formazione   del  reddito  d'impresa  concorrono  una
pluralita' di aziende, la responsabilita' dell'acquirente e' limitata
alla  parte  di  imposta  imputabile  alla quota di reddito derivante
dall'azienda ceduta.
  Qualora  trattisi  di  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche
l'azione  esecutiva  e'  limitata al recupero di una quota di imposta
non  eccedente  la  misura  del  venticinque  per  cento  del reddito
derivante dall'azienda ceduta per ogni periodo d'imposta.
  Agli  effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione
dell'azienda,  salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in
parte  di  essi  viene  esercitata attivita' commerciale dello stesso
genere di quella esercitata dai precedenti titolari.
  L'ufficio  delle  imposte  e'  tenuto,  su richiesta ed a spese del
cessionario  o  del  cedente,  a  rilasciare un certificato dal quale
risulti  il  reddito di impresa e, nel caso di pluralita' di aziende,
la quota di reddito riferibile all'azienda ceduta.