Art. 67. 
                     Custodia dei beni pignorati 
 
  La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso  debitore  o
ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode. 
  L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i  beni
pignorati sono presi in consegna dal comune. 
  Si applica la disposizione del primo comma dell'art. 520 del codice
di procedura civile.