Art. 67. Custodia dei beni pignorati La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode. L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune. Si applica la disposizione del primo comma dell'art. 520 del codice di procedura civile.