Art. 69. Avviso di vendita di beni pignorati Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'esattore deve fare affiggere nella casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione delle cose da vendere e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto. Il primo incanto non puo' aver luogo prima del decorso di dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore puo' ordinare che degli incanti, ferma restando la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicita' commerciale a spese della parte richiedente.