Art. 69.
                 Avviso di vendita di beni pignorati

  Per  procedere alla vendita dei beni pignorati l'esattore deve fare
affiggere   nella   casa  comunale,  per  cinque  giorni  consecutivi
anteriori   alla  data  fissata  per  il  primo  incanto,  un  avviso
contenente  la  descrizione delle cose da vendere e l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
  Il  primo  incanto  non  puo' aver luogo prima del decorso di dieci
giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello
stesso  giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre
il decimo giorno dalla data del primo incanto.
  Su  istanza  del  debitore o dell'esattore il pretore puo' ordinare
che degli incanti, ferma restando la data fissata per gli stessi, sia
data  notizia  al  pubblico  a  mezzo  di  giornali  ovvero con altre
opportune  forme  di  pubblicita'  commerciale  a  spese  della parte
richiedente.