Art. 71. Prezzo base Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base e' quello indicato nel verbale di pignoramento. Tuttavia, quando l'esattore lo ritenga opportuno o quando ne abbia fatto richiesta il debitore e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' fissato da uno stimatore designato dal segretario comunale. Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base.