Art. 71.
                             Prezzo base

  Se  il  valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o
di  mercato  il  prezzo  base  e'  quello  indicato  nel  verbale  di
pignoramento.  Tuttavia,  quando  l'esattore  lo  ritenga opportuno o
quando  ne  abbia  fatto richiesta il debitore e in ogni caso per gli
oggetti  preziosi,  il  prezzo  base  e'  fissato  da  uno  stimatore
designato dal segretario comunale.
  Nel  secondo  incanto  i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi,
sono  venduti  al  miglior  offerente ad un prezzo non inferiore alla
meta' del prezzo base.