Art. 73.
                  Beni invenduti al secondo incanto

  Se  anche  nel  secondo  incanto i beni pignorati restano invenduti
l'esattore li consegna al comune nel luogo indicato dal sindaco.
  Il  sindaco  provvede  alla  vendita  a  trattativa  privata  senza
limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore.
  Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza
di  compratori, l'intendente di finanza ha facolta' di tentare ancora
la  vendita  dei  beni pignorati anche facendoli trasportare in altri
comuni.
  Ove  la  vendita abbia avuto luogo, il prezzo dovra' essere rimesso
all'esattore per il seguito prescritto dall'art. 74.