Art. 74.
                  Deposito degli atti e del prezzo

  Gli  atti  del  procedimento  di espropriazione presso il debitore,
compresa  la  prova  degli  adempimenti  prescritti dall'art. 498 del
codice   di   procedura   civile,  debbono  essere  depositati  nella
cancelleria  della  pretura nel termine di dieci giorni dalla vendita
dei beni comunque effettuata.
  Nello  stesso  termine, salvo il disposto del terzo comma, la somma
ricavata  dalla  vendita  deve  essere  consegnata al cancelliere per
essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
  Se  nell'esecuzione  non  sono  intervenuti  altri creditori aventi
diritto   di   prelazione   prevalente   o   concorrente  con  quello
dell'esattore  ovvero  se  la  somma  ricavata  dalla vendita basta a
soddisfarli integralmente, il pretore autorizza l'esattore a ritenere
l'ammontare  del  suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale
eccedenza  ovvero,  se  non  vi  e'  stato  intervento  di creditori,
restituendola al debitore.