Art. 75. Pignoramento presso terzi Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la consegna dei beni stessi all'esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questo titolo. L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati si avvale della procedura prevista in questo titolo. L'esattore, quando diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto esattoriale, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al rimborso della quota a titolo di inesigibilita'. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere competente.