Art. 75.
                      Pignoramento presso terzi

  Se   il   terzo,   presso  il  quale  l'esattore  ha  proceduto  al
pignoramento,   si  dichiara  o  e'  dichiarato  possessore  di  beni
appartenenti  al  debitore,  il  pretore  ordina la consegna dei beni
stessi  all'esattore,  che  procede  alla vendita secondo le norme di
questo titolo.
  L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso
terzi  e  per  la  riscossione  dei crediti a lui assegnati si avvale
della procedura prevista in questo titolo.
  L'esattore,  quando  diviene  assegnatario  di  un credito verso lo
Stato,  pagabile  a rate per un periodo che supera di quattro anni la
scadenza del contratto esattoriale, puo' cedere il credito all'erario
e ha diritto al rimborso della quota a titolo di inesigibilita'.
  Della   cessione  viene  dato  atto  con  verbale  del  cancelliere
competente.