Art. 76.
                   Pignoramento di fitti o pigioni

  L'atto  di  pignoramento  di  fitti  o  pigioni  dovute da terzi al
debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'art.
543  del  codice  di  procedura  civile,  l'ordine  all'affittuario o
all'inquilino  di  pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni
scaduti  nel  termine  di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o
pigioni  da  scadere  alle rispettive scadenze fino a concorrenza del
credito esattoriale.
  Nel  caso  di  inottemperanza  all'ordine  di pagamento si procede,
previa  citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme
del codice di procedura civile.