Art. 77. Procedura presso pubbliche amministrazioni ed altri enti per debiti di terzi Se la procedura presso terzi promossa nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente assoggettato al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte esito negativo, gli indicati enti non possono effettuare pagamenti, a favore del contribuente, per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'art. 547 del codice di procedura civile, se questi non prova, con certificato rilasciato dall'esattoria, l'avvenuto pagamento delle imposte per le quali si e' proceduto. La disposizione non si applica a pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.