Art. 77.
Procedura presso pubbliche amministrazioni  ed  altri enti per debiti
                              di terzi

  Se  la  procedura  presso terzi promossa nei confronti dello Stato,
delle  regioni,  delle  province,  dei  comuni  e  di ogni altro ente
assoggettato  al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o
in  parte  esito  negativo,  gli indicati enti non possono effettuare
pagamenti,  a  favore del contribuente, per un periodo di cinque anni
dalla  data  della dichiarazione prevista dall'art. 547 del codice di
procedura  civile,  se  questi  non prova, con certificato rilasciato
dall'esattoria, l'avvenuto pagamento delle imposte per le quali si e'
proceduto.
  La disposizione non si applica a pagamenti corrispondenti a crediti
dichiarati impignorabili per legge.