Art. 78. 
 
Onere di preventiva  esecuzione  sui  beni  mobili  ed  ordine  delle
                       procedure immobiliari. 
 
  L'esattore puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se
e' risultata infruttuosa o  insufficiente  la  esecuzione  presso  il
debitore sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta  e'
dovuta e in quello in cui il debitore ha il domicilio fiscale. 
  Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui  redditi
relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario  e  al
reddito dei fabbricati iscritti a ruolo  a  norme  di  piu'  persone,
tenute in solido al pagamento ai sensi dell'art. 34, l'intendente  di
finanza  ha  facolta'  di  dispensare  l'esattore  dalla   preventiva
esecuzione sui beni mobili nei confronti delle  persone  che  abbiano
versato una somma corrispondente alla propria quota. 
  Si puo' procedere ad esecuzione su immobili siti fuori  dal  comune
nel quale l'imposta e' dovuta soltanto se e' risultata infruttuosa  o
insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.