Art. 79.
                   Estensione dell'espropriazione

  L'esecuzione  deve  limitarsi a immobili il cui valore complessivo,
determinato  ai  sensi  dell'art.  84,  primo  comma, e diminuito del
valore  delle  passivita'  ipotecarie  aventi  priorita'  sul credito
esattoriale, non ecceda il doppio del debito.
  L'esattore  per  la  riscossione  dell'imposta  locale  sui redditi
relativa  ai  redditi  fondiari  puo' procedere sullo immobile per il
quale  l'imposta e' dovuta anche quando la proprieta' dello stesso e'
passata  a  persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facolta'
sussiste  limitatamente  all'imposta  dovuta  per  l'anno  in  cui e'
avvenuto il passaggio di proprieta' e per l'anno precedente.